E’ una indennità corrisposta alle lavoratrici madri e in casi particolari ai lavoratori padri a seguito della nascita , dell’affidamento o dell’adozione di un minore.
A CHI SPETTA
Il congedo di maternità/paternità (maternità obbligatoria) spetta:
Lavoratrici/lavoratori dipendenti con attività lavorativa in corso, per i quali il pagamento viene effettuato dal datore di lavoro.
Lavoratrici/lavoratori disoccupati per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS in presenza di determinate condizioni:
– se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico;
– se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità;
– alle lavoratrici non assicurate contro la disoccupazione, il diritto viene riconosciuto se in possesso del requisito di 26 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio della maternità e se la stessa inizia entro 180 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni.
Lavoratrici /lavoratori sospesi a condizione che il congedo di maternità inizi entro 60 giorni dalla data della sospensione.
Lavoratrici agricole con contratto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) a condizione che possano far valere i seguenti requisiti:
– 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno solare precedente quello di inizio del congedo;
– 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno di inizio del congedo purché maturate prima dell’inizio del congedo stesso.
Lavoratrici/lavoratori con rapporto di lavoro domestico (Colf e Badanti) per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso del requisito di:
– 52 settimane di contributi versati o dovuti in settori anche diversi da quello domestico, nel biennio precedente ovvero
– 26 settimane nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità.
Lavoratrici/lavoratori iscritti alla gestione separata ai sensi della Legge 335 del 1995, di seguito detti “parasubordinati”, per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, se in possesso i almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità, purché non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane, commercianti per i quali il pagamento viene effettuato direttamente dall’INPS, purché iscritte nella rispettiva gestione previdenziale e in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità.
L’indennità non spetta al padre lavoratore autonomo anche se affidatario o adottivo.
LA DOMANDA
Lavoratrici dipendenti, collaboratrici domestiche e familiari, lavoratrici disoccupate e sospese la domanda deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza e datore di lavoro (tramite mod. SR01) nel corso del 7° mese di gestazione e, comunque, non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto.
Lavoratrici parasubordinate
la domanda deve essere consegnata alla Sede INPS di appartenenza e al committente (tramite Mod. SR29) nel corso del 7° mese di gestazione e comunque non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto;
Lavoratrici autonome
la domanda deve essere consegna alla Sede INPS di appartenenza (tramite Mod. SR14) a parto avvenuto e comunque non oltre un anno dall’ultimo giorno indennizzabile per congedo di maternità, pena la decadenza dal diritto.
QUANDO SPETTA
La lavoratrice dipendente in gravidanza (comprese le collaboratrici familiari e le lavoratrici parasubordinate) deve obbligatoriamente astenersi dall’attività lavorativa per i seguenti periodi:
– 2 mesi prima della data presunta del parto;
– 3 mesi dopo la data effettiva del parto;
– nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se questa ultima si verifica in data posteriore rispetto alla data presunta;
– nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del parto prematuro;
– per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
– fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore.
Se si richiede la flessibilità, cioè l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione, il congedo di maternità viene riconosciuto per i seguenti periodi:
– 1 mese prima la data presunta del parto;
– 3 mesi dopo la data effettiva del parto con aggiunta di tutti i giorni lavorati durante l’ottavo mese di gestazione.
Ai padri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo per maternità spetta per il periodo post-partum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre se in possesso dei requisiti indicati per le lavoratrici madri.
La lavoratrice autonoma ha diritto all’indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per i seguenti periodi:
– 2 mesi precedenti la data del parto;
– 3 mesi successivi la data del parto.
Congedo di maternità in adozione/affidamento preadottivo/affidamento
Lavoratrici/lavoratori dipendenti:
– nel caso di adozione/affidamento preadottivo nazionale l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia;
– nel caso di adozione /affidamento preadottivo internazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore.
Il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore.
Nel caso di affidamento l’indennità compete per massimo 3 mesi entro 5 mesi dalla data dell’affidamento
Lavoratrici/lavoratori parasubordinati:
– nel caso di adozione o affidamento nazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età;
– nel caso di adozione o affidamento internazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età.
L’indennità e’ riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario, qualora la madre non ne faccia richiesta e sempre che sussistano, in capo allo stesso, i requisiti previsti.
Lavoratrici autonome: nel caso di adozione o affidamento hanno diritto ad un periodo indennizzabile (3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia) purché il bambino all’atto dell’adozione o affidamento non abbia superato:
– i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani;
– i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri.
QUANTO SPETTA
Congedo maternità obbligatoria
Lavoratrici/lavoratori dipendenti: spetta una indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile.
Collaboratrici familiari (Colf e Badanti): spetta una indennità pari all’80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali, relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo.
Sospesi e disoccupati: spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o della disoccupazione.
Lavoratrici parasubordinate: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all’80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.
Lavoratrici autonome: l’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all’80% della retribuzione convenzionale.