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 |  By In Contratti di lavoro

Il co.co.pro.

precario-675

Il contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.) è un regolato dal D.Lgs 276/03 ed è stato pensato con l’intento di limitare l’uso di quelle collaborazioni coordinate e continuative (dette co.co.co.) dietro cui spesso si celavano rapporti di lavoro dipendenti.

Il collaboratore a progetto non è un lavoratore dipendente ma autonomo e la sua attività deve consistere in  uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

La forma del contratto a progetto deve essere scritta (la forma scritta è essenziale per dimostrare l’esistenza o meno del progetto ) e deve indicare:
-la durata della prestazione;
-la definizione del progetto;
-la retribuzione o i criteri per la sua determinazione;
-le modalità del coordinamento con il committente;
-le misure di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore a progetto.

La legge non prevede una durata massima del rapporto di lavoro a progetto. Essa può essere determinata o determinabile in funzione alle caratteristiche del progetto o dell’interesse del datore di lavoro a continuarlo. I contratto si risolve alla scadenza o comunque al momento della realizzazione del progetto. La legge non pone limiti alla successione di contratti a progetto, quindi ad un lavoratore possono essere stipulati più contratti a progetto consecutivi.

Per eventuali malattie e infortuni il contratto prevede un periodo massimo di assenza non retribuita di 30 giorni, per contratti con scadenza determinabile, o di un sesto della durata prevista, per i contratti con termine prestabilito.
In caso di gravidanza la durata del rapporto di lavoro è prorogata di 180 giorni, salvo altri accordi migliorativi.

Il collaboratore ha l’obbligo d’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Per i soggetti che non hanno altra tutela previdenziale obbligatoria, l’aliquota è pari al 26,72%, per gli altri soggetti è pari al 17%. Il contributo deve essere versato dal datore di lavoro ed è ripartito tra le parti nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda.

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