Con la circ. n. 122 del 28 settembre 2011, l’INPS fornisce i criteri di applicazione relativi all’estensione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità economica di malattia anche a quei datori di lavoro che corrispondo il trattamento economico di malattia ai propri dipendenti.
Sull’obbligo di versamento del contributo di finanziamento dell’indennità di malattia si è sviluppato nel tempo un notevole contenzioso, basato sulla disposizione recata dall’art. 6, comma 2, della L. n. 138/1943, il quale esonera l’INPS dal pagamento dell’indennità di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro. Secondo i ricorrenti, il pagamento di trattamenti economici sostitutivi dell’indennità di malattia da parte dei datori di lavoro avrebbe dovuto portare a una loro esclusione dal versamento della relativa contribuzione di finanziamento.
Il Legislatore è intervenuto nella materia con le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1 del DL n. 112/2008 stabilendo l’esonero dal pagamento della contribuzione di malattia in favore dei datori di lavoro tenuti a corrispondere, per legge o per contratto collettivo, il trattamento economico di malattia, consentendo la definizione delle situazioni di contenzioso, amministrativo e giudiziario, ancora pendenti per gli stessi periodi.
Tuttavia, con le modifiche introdotte all’art. 20, comma 1, del DL n. 112/2008, dall’art. 18, comma 16, del DL n. 98/2011 tale obbligo di contribuzione previsto per i datori di lavoro viene ripristinato con decorrenza 1° maggio 2011.
L’INPS precisa che l’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione fino al 30 aprile 2011 e che la contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011 non è ripetibile.