II comma 1 dell’art. 5 del DLgs. 67/2011, ha stabilito l’obbligo per il datore , di comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro e agli Istituti previdenziali competenti, esclusivamente in via telematica e con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, allorché vengano impiegati lavoratori notturni rientranti nelle seguenti categorie:
– lavoratori a turni che prestino la loro attività nel “periodo notturno” (ossia il periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), per almeno 6 ore e per almeno 78 giorni lavorativi all’anno, se si tratta di lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso anticipato al pensionamento nel periodo tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, ovvero per almeno 64 giorni lavorativi all’anno, in caso di maturazione dei suddetti requisiti dal 1° luglio 2009;
– al di fuori dei casi di cui al punto precedente, lavoratori che prestino la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
L’omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro (fatta salva la possibilità di essere ammessi al pagamento della sanzione minima di 500 euro in caso di ottemperanza alla diffida).
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 15 del 20 giugno 2011, aveva indicato la data del 30 settembre 2011 come termine ultimo per effettuare le comunicazioni relative al lavoro notturno svolto, con le modalità sopra specificate. Successivamente, il Ministero ha eliminato tale scadenza riservandosi di indicare un nuovo termine per l’assolvimento dell’obbligo in questione.