Tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale con una determinata Cassa di previdenza, sono obbligati, anche se pensionati, ad iscriversi e a versare la contribuzione alla propria Cassa professionale, non valendo per loro l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dell’INPS.
Questo è quanto confermato dalla circolare INPS n. 99 del 22 luglio 2011.
Nella circolare viene precisato che le Casse di previdenza per i professionisti devono provvedere ad adeguare i propri statuti e regolamenti sancendo la sussistenza dell’obbligo contributivo anche a carico dei soggetti già pensionati che risultino percepire redditi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale.
Attualmente, infatti, a fronte di Casse, come la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti che già prevedono, a carico dei propri pensionati che proseguano nell’esercizio della professione, l’obbligo di continuare a versare il contributo soggettivo, con conseguente diritto, dopo un certo numero di anni, a un supplemento di pensione, vi sono altre Casse che contemplano la possibilità per i soggetti cui sia già stato liquidato il trattamento pensionistico, di proseguire nell’esercizio della professione senza obblighi di versamento della contribuzione ordinaria.
Al fine di porre termine a questa situazione di incertezza, la manovra correttiva prescrive che in tutti gli statuti e regolamenti venga stabilito l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione alla Cassa di appartenenza anche per i titolari di pensione che percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali, rientranti nel campo di applicazione della stessa Cassa.