Norme e tributi — 09 Agosto 2011

Tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale con una determinata Cassa di previdenza, sono obbligati, anche se pensionati, ad iscriversi e a versare la contribuzione alla propria Cassa professionale, non valendo per loro l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dell’INPS.

Questo è quanto confermato dalla circolare INPS n. 99 del 22 luglio 2011.

Nella circolare viene precisato che le Casse di previdenza per i professionisti devono provvedere ad adeguare i propri statuti e regolamenti sancendo la sussistenza dell’obbligo contributivo anche a carico dei soggetti già pensionati che risultino percepire redditi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale.

Attualmente, infatti, a fronte di Casse, come la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti che già prevedono, a carico dei propri pensionati che proseguano nell’esercizio della professione, l’obbligo di continuare a versare il contributo soggettivo, con conseguente diritto, dopo un certo numero di anni, a un supplemento di pensione, vi sono altre Casse che contemplano la possibilità per i soggetti cui sia già stato liquidato il trattamento pensionistico, di proseguire nell’esercizio della professione senza obblighi di versamento della contribuzione ordinaria.

Al fine di porre termine a questa situazione di incertezza, la manovra correttiva prescrive che in tutti gli statuti e regolamenti venga stabilito l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione alla Cassa di appartenenza anche per i titolari di pensione che percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali, rientranti nel campo di applicazione della stessa Cassa.

Iscriviti Alla newsletter

Share

About Author

admin

(0) Readers Comments

Comments are closed.

×