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 |  By In Norme e tributi

Mobilità e agevolazioni se non cambia la proprietà

La società che assume lavoratori collocati in mobilità non può beneficiare degli sgravi contributivi e dei benefici economici previsti dalla L n. 223/1991, se gli assetti proprietari sono sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda di provenienza dei lavoratori medesimi.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 16288 del 26 luglio 2011.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello, nel negare al datore di lavoro il diritto ad usufruire dei benefici previsti dall’art. 8 della citata legge, evidenziava come l’amministratore unico della società che aveva proceduto alle assunzioni fosse stato anche componente del consiglio di amministrazione dell’azienda di provenienza dei lavoratori in mobilità, determinando in questo modo una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, considerata, ai sensi del comma 4-bis dello stesso art. 8, causa di esclusione dai benefici contributivi ed economici normalmente previsti.

Contro questa decisione il datore di lavoro ricorreva per Cassazione. Per la Suprema Corte, però, il ricorso risultava manifestamente infondato. Per la Cassazione la norma in esame non ha solo lo scopo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare in modo fraudolento e indebito le agevolazioni contributive ed economiche previste per facilitare il collocamento di lavoratori in mobilità, ma anche di evitare che tali agevolazioni finiscano per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva, determinando un’utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza.

La Cassazione fornisce inoltre alcune precisazioni in merito al concetto di “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, asserendo che possono definirsi tali tutti quelli che fanno presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di alcuni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da parte di un’altra.

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