Lo stato di malattia ordinario si distingue dall’ipotesi di infortunio sul lavoro a da quella di malattia professionale:
– Infortunio sul lavoro. Si definisce come infortunio sul lavoro l’infortunio occorso per causa violenta in occasione di lavoro; tale nozione ha quindi come presupposti l’inerenza con la prestazione di lavoro e l’origine violenta. Ove ricorrano tali presupposti, l’infortunio sul lavoro è indennizzato dall’INAIL, qualora i suoi effetti producano la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale oppure un’inabilità temporanea assoluta (che impedisce totalmente e di fatto per più di tre giorni di riprendere lavoro).
– Malattia professionale. La malattia professionale si differenzia dalla malattia generica in quanto è una malattia che viene contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore; l’elemento distintivo della malattia professionale rispetto alla malattia generica risiede quindi nella stretta connessione, sotto il profilo causale,con la prestazione di lavoro.
Il D.P.R. n. 1124/1965 elenca, in apposite tabelle, le lavorazioni che devono ritenersi pericolose e le malattie professionali che possono scaturire da tali lavorazioni per le quali vale la presunzione legale di inerenza con la prestazione di lavoro. Per le malattie diverse da quelle incluse nelle tabelle, il lavoratore ha l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra la prestazione di lavoro e la malattia, senza potersi avvalere delle predette presunzioni legali.