Il lavoratore che agisce in giudizio per richiedere l’applicabilità dell’art. 2112 del c.c., relativo al trasferimento d’azienda, per il mantenimento della continuità del rapporto di lavoro, deve dimostrare l’esistenza di una continuità aziendale e la verificazione dell’effetto essenziale del trasferimento d’azienda.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 11763 del 27 maggio 2011.
Nel caso in questione, un lavoratore agiva in giudizio esponendo di essere stato assunto da diverse imprese succedutesi nell’attività di gestione del servizio di nettezza urbana in un Comune del Mezzogiorno.
Il datore di lavoro, in qualità di contro ricorrente, eccepiva il fatto che non era ipotizzabile alcuna continuità aziendale con l’attività della ditta appaltatrice precedente.
La sentenza dei giudici della Corte d’appello respinge il ricorso del lavoratore, osservando, preliminarmente, che la questione della applicabilità dell’art. 2112 c.c. non doveva neppure essere affrontata, in quanto nel ricorso introduttivo, nulla era stato dedotto circa una pretesa successione della società medesima nel rapporto di lavoro.
In ogni caso, si osservava che il datore era subentrato a seguito di una stipula di un nuovo contratto di lavoro, sicché doveva ritenersi esclusa una cessione d’azienda ex art. 2112 c.c., con successione nei rapporti, mentre in realtà si era verificato un mero subentro di un’azienda ad un’altra nella gestione del servizio di nettezza urbana.
Per i giudici della Cassazione, il trasferimento d’azienda, così come disciplinato dall’art. 2112 c.c., è un fenomeno che ha una sua specifica caratterizzazione sia quanto ad elementi costitutivi, sia quanto ad effetti, consistenti questi ultimi innanzitutto nella continuità dei rapporti di lavoro.
Pertanto, per provare l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., è necessario esporre gli elementi del trasferimento d’azienda in senso proprio oppure di quelle vicende che secondo la giurisprudenza, comportino comunque una valutazione di continuità aziendale, e dall’altro postuli la verificazione dell’effetto essenziale del trasferimento d’azienda che è rappresentato dalla continuità del rapporto di lavoro, il quale a sua volta è alla base della garanzia della salvaguardia della posizione del lavoratore.