Per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, sono previste particolari agevolazioni a favore dei datori di lavoro (Legge n. 223/1991).

Le assunzioni possono essere effettuate con contratto a termine per un massimo di 12 mesi, oppure a tempo indeterminato. E’ ammissibile il rapporto di lavoro a tempo parziale.

In ogni caso il datore di lavoro non deve aver proceduto a riduzione di personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l’assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse da quelle del personale licenziato.

Gli incentivi previsti sono così determinati:

Assunzione con contratto a termine per un massimo di 12 mesi. Per tutta la durata del contratto la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti. La contribuzione a carico del lavoratore è pari a quella prevista per la generalità dei lavoratori. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, l’agevolazione è prorogata per ulteriori 12 mesi.

Assunzione con contratto a tempo indeterminato. Per i primi 18 mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti.

In aggiunta a questa agevolazione contributiva, qualora l’assunzione avvenga a tempo pieno e riguardi lavoratori aventi diritto all’indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale contributo viene erogato per un massimo di:

– 12 mesi per i lavoratori con età fino a 50 anni;
– 24 mesi per lavoratori con età superiore a 50 anni;
– 36 mesi per le aree del Mezzogiorno o nell’ambito delle circoscrizioni in cui sussista un rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro.

Il diritto alle agevolazioni non sussiste per quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte d’imprese che al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risultino con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

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