L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni previdenziali è composto da:
– il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;
– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
– i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
– i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
– i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
REDDITO PER IL CALCOLO
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del nucleo.Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell’assegno per il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo.
DOMANDA
La domanda deve essere presentata:al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente;all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, deve essere comunicata entro 30 giorni.
DECORRENZA E VARIAZIONE
Il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto.
IL PAGAMENTO
L’assegno viene pagato:dal datore di lavoro, per conto dell’Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione;direttamente dall’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.