Norme e tributi — 27 Aprile 2011

È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un’ indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro.

A CHI SPETTA
L’indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:
– licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;
– in possesso di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;

che erano stati assunti a tempo indeterminato da:
– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese artigiane dell’indotto, nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
– aziende in regime transitorio:
– aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell’ultimo semestre;
– agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell’ultimo semestre;
– imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell’ultimo semestre.

QUANDO SPETTA
In caso di licenziamento per:
– esaurimento della cassa integrazione straordinaria;
– riduzione di personale;
– trasformazione dell’attività aziendale;
– ristrutturazione dell’azienda;
– cessazione di attività aziendale

LA DOMANDA
Va presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento.

Il termine può subire slittamenti in caso di:
– vertenza sindacale o giudiziaria: entro 60 gg dalla data di definizione della vertenza;
– malattia iniziata prima del licenziamento o entro gli otto giorni successivi: entro 60 gg dalla data del riacquisto della capacità lavorativa;
– percezione dell’indennità sostitutiva del preavviso: entro 68 gg dal termine del preavviso;
servizio militare:
– se iniziato entro gli otto giorni dal licenziamento: entro 60 gg dal congedo;
– dopo gli otto giorni dal licenziamento: scade il 68° giorno dalla data del licenziamento.

LA DECORRENZA
L’indennità decorre:
– dall’ 8° giorno se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento o dalla scadenza dell’indennità per mancato preavviso;
– dal 5° dalla data di presentazione della domanda, se la stessa viene presentata dopo il 7° giorno.

IL PAGAMENTO
L’indennità viene pagata direttamente dall’Inps.

QUANTO SPETTA
Spetta nella misura dell’80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga.
Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%.
Dal 13° mese è pari all’80% dell’importo lordo corrisposto nel primo anno.
L’indennità che non può superare i massimali stabiliti annualmente.
L’importo dell’indennità non può mai essere superiore all’importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.

Sulla prestazione compete l’assegno al nucleo familiare.

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