Dal 1° gennaio 2004 è prevista l’assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata per quei soggetti che, nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 53 (c. 2, lett. c) del TUIR 917/86.
Tali contratti sono disciplinati dagli articoli da 2549 a 2554 del Codice Civile.
BASE IMPONIBILE
Anche per gli associati in partecipazione la base imponibile previdenziale si identifica con l’imponibile IRPEF, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi e dagli accertamenti definitivi (D.L. 269/03, art. 43, c. 2).
Il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all’associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
CONTRIBUTO, VERSAMENTO, DENUNCIA
Nei rapporti di associazione in partecipazione il contributo previdenziale è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
Per il resto agli associati in partecipazione si applicano le stesse regole già previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, nonché le regole generali in materia di aliquote, massimale ed accredito contributivo.
Il versamento contributivo va quindi effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione all’associato dell’acconto o dell’eventuale conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi, da imputare comunque con il criterio di cassa.
CERTIFICAZIONE
Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di associazione in partecipazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D.Lgs 276/2003.